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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASAIS – EVU ITALIA”
(aggiorna e sostituisce lo Statuto dell’Associazione EVU Italia, registrato c/o l’Agenzia delle Entrate di Firenze il 28/10/2008)
Art.1:
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
L’Associazione senza scopo di lucro EVU Italia, riconosciuta da EVU – Associazione Europea per lo Studio e l’Analisi degli Incidente Stradali, a seguito della delibera assembleare del 16 maggio 2015, assume il nome di ASAIS-EVU ITALIA, -.
L’Associazione ha sede presso il Presidente pro tempore e durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.
L’Associazione potrà cambiare sede sociale, con semplice delibera assembleare, senza procedere a modifiche statutarie e potrà stabilire una sede operativa presso il Presidente pro-tempore.
Art. 2:
SCOPI
1. L’Associazione, unica rappresentante in Italia dell’associazione generale europea EVU (Associazione Europea per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali), con sede a Wiesbaden 65174, Germania, è costituita, anche ai sensi degli articoli 1 e 5, comma 1, della Legge 4/2013, da professionisti che esercitano l’attività continuativa di ricostruzione tecnica scientifica di incidenti stradali. L’Associazione ha lo scopo di:
a) promuovere, valorizzare, partecipare, diffondere e condurre, anche tramite terzi, ricerche e studi scientifici nel campo dell’analisi degli incidenti stradali e della sicurezza dei veicoli;
b) promuovere, in ogni modo, una maggiore consapevolezza sugli strumenti giuridici e scientifici di questo settore anche al fine di migliorare la sicurezza stradale;
c) partecipare, produrre, organizzare, direttamente o meno, attività di formazione in favore dei professionisti operanti nel settore, con particolare attenzione e riferimento ai propri soci, favorendone incontri e relazioni con l’utilizzo delle più ampie modalità;
d) individuare, studiare e predisporre strumenti deontologici con cui impegnare i propri associati e garantire un’unitaria posizione comportamentale;
e) in generale, promuovere e sostenere tutte le attività di EVU EUROPA nonché dare attuazione con effetto vincolante alle direttive che dovessero pervenire da questa Associazione madre purché non in contrasto sia con le normative comunitarie ed italiane sia con il presente statuto.
In particolare, l’Associazione svolgerà anche le seguenti attività descritte a mero titolo esemplificativo e non tassativo: convegni, esposizioni, mostre, eventi ed altre analoghe iniziative; realizzazione, pubblicazione (su carta, on line o altro) di riviste, libri e ogni altro materiale con possibilità di distribuzione con ogni mezzo, incluso internet, anche a carattere periodico; produzione e distribuzione, direttamente o tramite terzi, di registrazioni, video, filmati, realizzazioni radiofoniche ecc.; organizzazione e realizzazione di ogni altra iniziativa, nessuna esclusa, utile al perseguimento dei propri scopi anche temporaneamente.
2. L’Associazione, inoltre, potrà promuovere e sviluppare contatti, scambi, partecipazioni e collaborazioni, previa comunicazione a EVU EUROPA, in Italia ed all’estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare, a qualsiasi titolo, con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
3. L’Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi.
4. Pertanto l’associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Art.3:
SOCI
1. I soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci ordinari e onorari.
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. Tutti i soci hanno diritto di voto e di accedere alle cariche sociali. Tutti i soci hanno diritto di voto anche nell’Associazione EVU EUROPA.
4. Ogni socio, inoltre, ha diritto: a) di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione, di frequentare i locali e di usufruire dei beni da essa posseduti e dai servizi da essa organizzati nel rispetto dei regolamenti e delle altre disposizioni stabilite dall’Associazione stessa; b) di ricevere informative chiare, complete e tempestive sulle attività dell’Associazione e dei suoi aderenti.
5. Il socio dovrà costantemente sia rispettare il codice deontologico sottoscritto al momento dell’ammissione sia mantenere inalterati i requisiti che ne hanno consentito l’ammissione medesima.
Art. 4:
SOCI ORDINARI
1. Sono soci ordinari tutte le persone fisicheche, avendone fatto richiesta in forza dei requisiti necessari, accettino le finalità dello statuto e del codice deontologico, impegnandosi a partecipare all’Associazione e contribuendo al suo finanziamento.
2. La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata in forma scritta e motivata al Presidente, il quale si farà carico di comunicare al richiedente i requisiti quali: il titolo di studio, il curriculum vitae, il proprio rapporto con il mondo dei ricostruttori della dinamica degli incidenti stradali, le eventuali pubblicazioni e/o relazioni svolte sull’argomento e quant’altro richiesto secondo il Regolamento dell’Associazione, l’approvazione del Codice Deontologico e la frequentazione ad eventi formativi e partecipativi, la partecipazione o meno ad altre associazioni analoghe, il rispetto dello Statuto e delle altre direttive individuate dalla stessa Associazione. Una volta raccolti i requisiti, il Presidente li sottopone alla valutazione ed all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
La nomina a socio comporta il versamento di una quota contributiva il cui ammontare deve essere determinato dall’Assemblea su proposta del Presidente. A questo proposito l’ammontare di detta quota sarà comunicato in forma scritta (anche telematica) ai soci entro il 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento. I soci per non rendersi inadempienti e non incorrere nelle ipotesi di decadenza di cui al comma successivo dovranno corrispondere detta quota entro il successivo 31 gennaio.
3. Un socio potrà essere dichiarato decaduto qualora: a) non versi la quota associativa; b) persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo e lo spirito previsto dal presente Statuto, con il codice deontologico, con gli eventuali regolamenti interni e con le delibere assunte dagli organi societari; c) vengano meno i requisiti, o siano -laddove possibile- inadempiuti, per l’ammissione a socio; d) ponga in essere comportamenti di particolare gravità tali da far venire meno il rapporto fiduciario con la compagine sociale. L’esclusione, che avrà comunque effetti immediati, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata entro cinque giorni. Il socio dichiarato decaduto potrà richiedere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, tramite il Presidente di riesaminare la propria esclusione al fine di essere riammesso. Il ricorso verrà esaminato secondo quanto definito dal Codice Deontologico
4. Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all’Associazione da inviarsi al Consiglio Direttivo. Il socio recedente così come il socio decaduto dovrà comunque fare fronte al pagamento della sua quota per l’anno solare in corso in cui detto recesso sia esercitato ovvero detta decadenza sia avvenuta.
Art. 5:
SOCI ONORARI
1. Sono soci onorari coloro che si siano caratterizzati per rilevanti contributi nel campo delle attività di interesse dell’Associazione.
2. Il socio onorario è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo. Tale nomina è acquisita e produce effetti a seguito dell’accettazione da parte del socio stesso. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci e sono, pertanto, soggetti ai disposti disciplinati dal presente statuto salvo quanto previsto in questo articolo. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali e dalle relative conseguenze.
Art. 6:
ORGANI
1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente e il Vice Presidente,
– il Centro Studi e il suo Coordinatore,
– eventualmente il Revisore dei Conti o il Collegio dei Sindaci Revisori
2. Tutte le cariche sociali vengono svolte, gratuitamente e senza alcun corrispettivo salvo eventuali rimborsi spese.
Art. 7:
ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
2. Essa è costituita e formata da tutti i soci ovvero dai loro rappresentanti ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente o da un terzo dei soci ovvero secondo le modalità previste dal presente statuto.
4. Essa deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (entro il 30 aprile); a tal fine può convocarla, previa richiesta scritta, un decimo dei soci nonché il Revisore dei Conti o il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori se insediati.
5. Spetta all’Assemblea:
a) impartire le linee generali di condotta dell’Associazione approvando il programma annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare il codice deontologico;
c) approvare annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo nonché i programmi di attività sia preventivi che consuntivi;
d) stabilire l’importo della quota associativa annua tenuto conto che una parte di questa sarà versata all’Associazione EVU EUROPA per finanziarie le attività di comune interesse;
e) eleggere eventualmente il Revisore dei Conti o un Collegio dei Sindaci Revisori;
f) modificare sia lo statuto che il codice deontologico;
g) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
h) nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all’art. 8, nonché revocare, previa motivazione, uno o più membri dello stesso anche prima della naturale scadenza, con effetto immediato;
i) nominare il Presidente;
j) deliberare su ogni altra questione proposta ovvero provvedere alla delega in tal senso in favore del Consiglio Direttivo;
k) deliberare l’ammissione dei soci onorari su proposta o del Presidente o del Consiglio Direttivo.
6. L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà effettuarsi con lettera che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei (per esempio tramite fax, posta elettronica certificata o meno), anche informatici, a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata; si precisa che tale avviso dovrà contenere l’ordine del giorno nonché data e luogo di convocazione.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente e nel caso di assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano;
8. Potranno partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
9. Le deliberazioni delle assemblee sono comunque prese a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti
10. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono, comunque, la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e impartire le direttive per la devoluzione dei beni occorre, comunque, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. I soci ed i loro rappresentanti possono farsi rappresentare da un altro socio purché munito di delega scritta. Ciascun socio delegato non potrà avere più di due deleghe.
13. Le discussioni e le successive deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere trascritte in appositi verbali sottoscritti da colui che Presiede e dal soggetto verbalizzante (segretario). Il verbale dovrà comunque essere inviato a mezzo e-mail ai soci. I soci presenti di persona potranno proporre eventuali correzioni entro 30 giorni indirizzate a mezzo e-mail al Presidente. Qualora pervenissero correzioni non formali il verbale verrà proposto per l’approvazione alla prima assemblea successiva.
Art. 8:
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da undici membri, il presidente e da dieci consiglieri, eletti dall’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno un segretario e un tesoriere.
3. Nel caso di dimissioni di un numero non inferiore a tre consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea entro tre mesi per procedere alla sostituzione.
4. Al Consiglio Direttivo compete:
a) predisporre i programmi di attività sia preventivi che consuntivi da far approvare all’Assemblea;
b) predisporre il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo da far approvare all’Assemblea;
c) approvare la pianta organica del personale nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
d) redigere ed approvare eventuali regolamenti con la sola esclusione di quelli deontologici espressamente riservati all’Assemblea
e) nominare e/o revocare il Coordinatore del Centro Studi, che è scelto fra i soci dell’Associazione, e approvare la composizione del Centro Studi su proposta del medesimo Coordinatore;
f) richiedere il parere, obbligatorio ma non vincolante, al Centro Studi per tutte quelle decisioni inerenti le materie statutariamente demandate a quest’ultimo;
g) eventualmente stabilire il rimborso spese per le attività deliberate ai sensi del precedente articolo 6, numero 2;
h) curare l’esecuzione delle delibere assembleari con particolare riferimento alla trattativa ed alla stipula dei relativi contratti;
i) deliberare le spese dell’Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
j) deliberare le spese del Centro Studi nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
k) ammettere i nuovi soci e deliberare l’espulsione dei soci ovvero stabilire sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze secondo i meccanismi individuati di caso in caso anche con l’ausilio di quanto eventualmente stabilito dai regolamenti e/o dal codice deontologico;
l) indicare all’Assemblea, di concerto o meno con il Presidente, i soci onorari per la loro ammissione;
m) deliberare in merito all’attribuzione dei Crediti Formativi
n) deliberare l’istituzione e lo scioglimento di eventuali delegazioni territoriali normate con specifico regolamento
- o) deliberare su ogni altra questione delegata dall’Assemblea.
5. Le delibere del Consiglio Direttivo sono comunque prese a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà degli aventi diritto al voto. Di ogni riunione sarà redatto un verbale da approvare entro la prima seduta successiva. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, eventualmente anche in teleconferenza
Art. 9:
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1. Il Presidente è nominato dall’Assemblea.
2. La durata della carica è di quattro anni ed è rinnovabile.
3. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all’Assemblea stessa o al Consiglio Direttivo, ed ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell’associazione. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo di EVU EUROPA.
4. Egli convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, illustra i bilanci, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull’attività svolta; cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi in collaborazione col tesoriere, coordina ed attua le decisioni assembleari e del Consiglio Direttivo; verifica, in collaborazione con il Coordinatore del Centro Studi, il corretto funzionamento dello Centro Studi stesso; indica i soci onorari, di concerto o meno con il Consiglio Direttivo, per la loro ammissione da parte dell’Assemblea; espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dalle deliberazioni assembleari e da quelle del Consiglio Direttivo.
5. In caso di assoluta parità di voti sia in sede di Assemblea che in quella di Consiglio Direttivo il voto del Presidente avrà valore doppio; ciò potrà avvenire, però, solo in sede di seconda votazione quando questa si sarà resa necessaria per la parità di voti della prima.
In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente delegato che viene nominato dal Presidente stesso fra i membri del direttivo. Il Vice Presidente dura in carica lo stesso periodo del Presidente.
Il Presidente può essere revocato in ogni momento, ma per giusti motivi, dall’Assemblea.
Art. 10:
IL CENTRO STUDI ED IL COORDINATORE
1. Il Centro Studi, che dura in carica quattro anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo che lo approva, è presieduto da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo approva, nominandoli individualmente, i membri del Centro Studi proposti dal Coordinatore con eventuale integrazione di quelli proposti all’unanimità dal Consiglio Direttivo stesso. I membri del Centro Studi, non inferiori a cinque, potranno essere scelti anche fra non soci.
2. Il coordinatore del centro studi, ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera “e”, può essere revocato e in tal caso decade tutti i membri del centro studi.
3. Al Centro Studi compete:
a) individuare e promuovere linee di studio e di ricerca sulla materia;
b) proporre al Consiglio Direttivo piani, progetti, mezzi e strumenti per attuare le ricerche ed attività individuate;
c) analizzare e vagliare, ed eventualmente predisporre, il contenuto scientifico delle pubblicazioni edite o fatte proprie dall’Associazione ed il contenuto delle presentazioni ai convegni, congressi e/o giornate organizzate dall’Associazione o partecipate da quest’ultima;
d) fornire un supporto al Consiglio Direttivo per tutte quelle tematiche di carattere scientifico-tecnico promosse e/o sostenute dall’Associazione;
e) controllare e suggerire al Consiglio Direttivo eventuali modifiche ai regolamenti inerenti l’aggiornamento professionale.
4. Il Centro Studi esprime obbligatoriamente, attraverso le stesse maggioranze previste per il Consiglio Direttivo, tutti quei pareri che il medesimo Consiglio Direttivo dovrà necessariamente richiedere per tutte le decisioni inerenti le materie e funzioni descritte al precedente capoverso. Questi pareri, però, non saranno vincolanti per lo stesso Consiglio Direttivo. Laddove il Consiglio Direttivo dovesse disattendere detti pareri dovrà adeguatamente argomentarne le ragioni.
Art. 11:
IL REVISORE DEI CONTI OVVERO IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
1. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è un organo eventuale che viene nominato dall’Assemblea.
2. Detto organo, in caso di insediamento, dura in carica quattro anni. Nel caso in cui si voglia nominare un Collegio questo sarà composto da tre membri fra i quali un Presidente che lo convoca e lo presiede. Il Presidente del Collegio viene nominato al suo interno dal medesimo Collegio.
3. Al Revisore dei Conti ovvero al Collegio compete:
a) il potere di revisione e di ispezione contabile;
b) vistare il bilancio preventivo e consuntivo e presentare all’Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
4. In caso di mancata nomina, i compiti di questo organo vengono svolti dal Presidente.
Art.12:
ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art.13:
PATRIMONIO
1. Il patrimonio finanziario dell’Associazione è costituito:
a) dai beni di proprietà dell’associazione;
b) dalle quote associative;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private nonché da persone fisiche, sia di nazionalità italiana che estera, anche a titolo di eredità e di liberalità;
e) da contributi straordinari determinati dall’Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi,
f) dai contributi dei soci;
g) dai proventi delle attività svolte dall’associazione nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art.14:
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad associazioni e/o istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo ex art.3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n.662; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.
Art.15:
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private.