Scarica il regolamento di Formazione Continua
Regolamento per l’aggiornamento professionale continuo
dell’Associazione ASAIS – EVU Italia
Art 1
Formazione e aggiornamento professionale
- Gli associati di ASAIS. – EVU Italia, anche ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8 legge n° 4 del 14/01/2013, hanno l’obbligo di mantenere e migliorare le conoscenze professionali attraverso un aggiornamento continuo nell’ambito della ricostruzione degli incidenti stradali (R.I.S.) e delle relative problematiche.
Art. 2
Verifica della formazione e aggiornamento professionale
- La verifica dell’aggiornamento professionale svolto da ciascun associato viene effettuata con cadenza triennale.
- Le attività di aggiornamento professionale vengono conteggiate a partire dal 1° Gennaio dell’anno solare di entrata in vigore del presente regolamento (2013) o, per gli iscritti a ASAIS- EVU Italia successivamente a tale data, dal 1° Gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui si sono iscritti.
- L’associato deve dimostrare di avere accumulato nei tre anni che intercorrono tra una verifica e l’altra, un numero di crediti di formazione o di aggiornamento professionale (CFP) pari ad almeno 24 CFP. Nella tabella 1 sono riportati, a titolo indicativo, alcune attività tipiche di formazione e aggiornamento professionale con i relativi CFP attribuiti, in tabella 2 sono indicati i limiti di CFP attribuibili annualmente
- A.S.A.I.S. – EVU Italia predispongono un apposito elenco degli associati che hanno raggiunto i crediti di aggiornamento professionale anche ai sensi della legge n° 4 del 14/01/2013 dandone pubblicazione nel proprio sito istituzionale.
- A ciascun corso di aggiornamento che si intende frequentare e/o a ciascuna attività il Comitato Scientifico di ASAIS – EVU Italia, su richiesta preventiva dell’associato interessato e dell’ente distributore del corso, attribuirà un numero di CFP in ragione dei contenuti del corso o dell’attività stessa.
- Il direttivo di ASAIS – EVU Italia, in collaborazione con il Comitato Scientifico, si impegnano a facilitare, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni con enti esterni all’Associazione, l’aggiornamento professionale dei propri iscritti.
Art. 3
Modalità per la verifica dell’aggiornamento professionale
- Il Direttivo di ASAIS – EVU Italia, con cadenza annuale ovvero triennale in ragione dell’effettiva data di iscrizione di ciascun socio, inviata ciascun associato a fornire la documentazione comprovante la formazione e l’aggiornamento professionale svolto.
- La verifica del soddisfacimento dei requisiti di formazione e aggiornamento professionale viene effettuata dal Comitato Scientifico, o da un’apposita commissione nominata dal Direttivo stesso.
- Il Direttivo comunica all’associato l’esito della valutazione. In caso di valutazione negativa, ovvero se il socio non acquisisce un numero di CFP sufficienti, è soggetto a rivalutazione l’anno successivo e dovrà dimostrare di avere accumulato un numero totale di 32 CFP complessivi nei quattro anni. Se anche la successiva verifica fosse negativa, il Direttivo ovvero la commissione dallo stesso indicata o il Comitato scientifico provvederà ad emettere nei suoi confronti un richiamo, invitandolo a regolarizzare la propria posizione in merito all’aggiornamento professionale. Ciò si dovrà realizzare con l’acquisizione dei CFP mancanti al raggiungimento di 40 CFP nei 5 anni. Qualora risultasse ancora carente all’ulteriore verifica, l’associazione di appartenenza provvederà a dichiararlo decaduto dalla qualifica di socio.
Art. 4
Esoneri
- Il Direttivo dell’associazione di appartenenza, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’associato dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento nei casi di:
- maternità;
- grave malattia o infortunio;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale;
- altre ipotesi potranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo.
L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui si verifica l’impedimento. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.
Art. 5
Pubblicazione dei crediti formativi
- L’associato può indicare di aver assolto l’obbligo dell’aggiornamento professionale in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (a titolo esemplificativo: corrispondenza, sito internet, targa, biglietto da visita, ecc.) ai sensi della legge n° 4 del 14/01/2013
- Il Direttivo, fermo quanto sopra già indicato circa la pubblicazione di un elenco dei propri iscritti può decidere altresì di porre in essere forme incentivanti o premiali per gli iscritti che svolgano attività di formazione permanente oltre i minimi richiesti
Allegati
Tabella 1: CFP attribuibili a varie attività esemplificative
Attività |
N° CFP max per attività |
Partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi sulla Ricostruzione degli Incidenti Stradali (RIS) |
15 |
Partecipazioni a comitati nazionali ed internazionali di normazione o commissioni di studio o di esame sulla RIS |
8 |
Pubblicazioni relative alla RIS (1) |
24 |
Pubblicazioni a carattere divulgativo sulla RIS (2) |
8 |
Docenza in corsi di addestramento e/o formazione sulla RIS (ogni 2 ore) |
5 |
(1) Per pubblicazione si intente volume edito da casa editrice e immesso nel normale circuito di vendita
(2) Per pubblicazione a carattere di divulgativo si intente articolo o relazione pubblicata negli atti di un convegno o su riviste specializzate di settore
(3) La docenza di riferisce ad uno specifico argomento trattato e non al numero di lezioni dove viene replicato il medesimo contenuto
Tabella 2: CFP attribuibili computabili per ciascun anno
Attività |
N° CFP max per anno |
Partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi sulla Ricostruzione degli Incidenti Stradali (RIS) |
16 |
Partecipazioni a comitati nazionali ed internazionali di normazione o commissioni di studio o di esame sulla RIS |
8 |
Pubblicazioni relative alla RIS (1) |
24 |
Pubblicazioni a carattere divulgativo sulla RIS (2) |
8 |
Docenza in corsi di addestramento e/o formazione sulla RIS (ogni 2 ore) (3) |
24 |
(1) Per pubblicazione si intente volume edito da casa editrice e immesso nel normale circuito di vendita
(2) Per pubblicazione a carattere di divulgativo si intente articolo o relazione pubblicata negli atti di un convegno o su riviste specializzate di settore
(3) La docenza di riferisce ad uno specifico argomento trattato e non al numero di lezioni dove viene replicato il medesimo contenuto
Criteri di attribuzione dei CFP:
Partecipazione a momenti di studio (convegni, seminari e corsi):
1 ora= 1 credito, con le seguenti limitazioni:
- si attribuiscono un numero massimo di 3 crediti formativi professionali per sessione (antimeridiana o pomeridiana) comunque non inferiore ad un impegno di 3 ore effettive, ed un numero massimo di 5 crediti formativi per l’intera giornata, quando sia di almeno 6 ore effettive.
- I seminari dedicati alla R.I.S. che riguardano l’utilizzo di software e la presentazione di loro aggiornamenti verranno valutati di volta in volta e riceveranno crediti formativi in relazione agli argomenti trattati, al livello di approfondimento e di aggiornamento professionale che comportano ed al numero di ore strettamente dedicate alla R.I.S..
- In caso di eventi di aggiornamento aventi diversa strutturazione, si procede con la somma dei crediti come precedentemente indicato.
I corsi di formazione e aggiornamento a distanza, accessibili su apposita piattaforma on line e realizzati a cura di ASAIS – EVU Italia, assicureranno un numero di crediti formativi che verrà precisato nelle informazioni relative al titolo ed al programma sviluppato e dipenderà dal grado di aggiornamento professionale che propongono. I crediti formativi saranno raggiunti solo se verranno superati i test finali.
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Ai corsi di aggiornamento sulla R.I.S. che si sviluppano su più giorni, sono attribuiti crediti formativi in ragione del numero di ore dedicate ad argomenti strettamente corrispondenti ad aggiornamento professionale e comunque fino ad un massimo di 15 CFP.
Le richieste di crediti formativi avanzate dagli organizzatori di convegni, seminari e corsi, così come effettuate direttamente dagli associati, non già accreditati da ASAIS – EVU Italia, dovranno pervenire accompagnate dai curricula dei docenti, dal programma dettagliato e tutto quanto precisato nello specifico modulo disponibile sul sito istituzionle.