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Codice deontologico e norme di attuazione del codice deontologico
Il Codice deontologico del Ricostruttore di Incidenti Stradali associato all’Associazione ASAIS – EVU Italia (nel seguito Ricostruttore) si articola nei seguenti capitoli:
- Principi generali
- Rapporti con l’Associazione
- Rapporti con i colleghi
- Rapporti con il committente
- Incompatibilità
- Rapporti con la collettività e il territorio
- Sanzioni disciplinari
1. Principi generali
Il Ricostruttore deve operare nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti attuativi.
Ogni Ricostruttore è obbligato, altresì, a rispettare e a far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
Il Ricostruttore adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità, o quando il proprio interesse o quello dei committente sia in contrasto con i suoi doveri professionali.
Il Ricostruttore rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione per svolgere in maniera corretta l’impegno assunto.
Il Ricostruttore sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali eseguite da altri o per conto di altri.
Il Ricostruttore deve curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che lo riguardano.
2. Sui rapporti con l’associazione
L’appartenenza del Ricostruttore all’Associazione ASAIS EVU Italia comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio Direttivo.
Ogni Ricostruttore ha pertanto l’obbligo, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dal suo Presidente, di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
Il Ricostruttore deve adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Ricostruttore componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione deve svolgere tale compito istituzionale con disponibilità ed obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo migliore esercizio da parte dell’Organo dei poteri – doveri di vigilanza controllo e disciplinari e delle altre attribuzioni ad esso demandate.
Il Ricostruttore è tenuto a comportarsi, nei rapporti con l’Associazione, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell’appartenenza alla categoria, per consentire ad essa di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell’interesse generale.
3. Sui rapporti con i colleghi
Ogni Ricostruttore deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.
Il Ricostruttore deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Consiglio Direttivo dell’Associazione ASAIS – EVU Italia ed attenersi alle disposizioni ricevute. Il Ricostruttore deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
L’illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale.
4. Sui rapporti con il committente
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
Il Ricostruttore non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
Nell’esercizio della sua attività il Ricostruttore è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente.
Egli è altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti.
La predisposizione della perizia non autorizza il Ricostruttore a divulgarne l’esistenza ed il contenuto a terzi, se non su espressa autorizzazione del committente.
5. Sulle incompatibilità
Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter mettere in discussione l’obiettività dei giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di dipendenti, amministratori. ecc.).
6. Sui rapporti con la collettività ed il territorio
Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale nel campo professionale quando questa è definitivamente passata in giudicato.
7. Sulle sanzioni disciplinari
La sussistenza dell’inadempimento, e la gravità dello stesso, in ordine alle disposizioni statutarie, regolamentari e quelle del presente codice deontologico, saranno valutate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa che potrà essere adita per la relativa pronuncia da qualsiasi soggetto che potrà averne interesse.
In via preliminare il Consiglio Direttivo dovrà scrivere al socio per contestargli il fatto addebitato dando termine a quest’ultimo per formalizzare tramite lettera le sue giustificazioni che dovranno pervenire entro venti giorni dal ricevimento delle contestazioni medesime. Il socio avrà facoltà di richiedere un’audizione per meglio argomentare le proprie ragioni. Decorsi trenta giorni dal ricevimento di dette giustificazioni ovvero dal giorno in cui il Socio sarà sentito in audizione su sua richiesta, il Consiglio Direttivo potrà emettere una sanzione disciplinare che, da comunicarsi tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica PEC, a seconda della gravità, potrà essere:
- un RICHIAMO SCRITTO;
- una SOSPENSIONE che non potrà essere superiore a due anni, quota associativa non sospesa;
- l’ESPULSIONE dall’Associazione con effetto immediato salvo il pagamento della quota sociale, se non ancora corrisposta, relativa all’anno in cui viene decisa la stessa espulsione.
Il socio potrà impugnare il provvedimento disciplinare entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione davanti a una commissione composta dai 5 soci anagraficamente più anziani che non risultino all’interno del Consiglio Direttivo né nella regione di sede operativa del socio sanzionato indirizzando la stessa impugnazione scritta al Presidente.
La commissione si dovrà pronunciare su questa impugnazione entro quarantacinque giorni dal relativo ricevimento con delibera definitiva.
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Il presente codice deontologico è stato approvato dall’Assemblea dell’Associazione ASAIS – EVU Italia, nella seduta del giorno 23/01/2016
Tutti gli iscritti sono tenuti a rispettarlo e farlo rispettare.